Re: Re: Re:
rhaymo, 10/08/2007 18.38:
sei libero di firmare o no.
Però faccio un esempio:
Tu e un tuo amico andate a fare una rapina.
Non pianificate alcun omicidio, perchè sarebbe solo una cazzata che farebbe scattare una caccia all'uomo più massiccia e se ti prendono poi non ti condannano solo per rapina.
Tu fai il palo, il tuo amico va dentro, perde la testa e ammazza una persona. Mi andrebbe pure bene mandare a morte lui (anche se forse non lo farei), ma tu che c'entri???
fare il palo durante un furto è reato
ecco un esempio:
Alcuni amici decidono di commettere un furto in una villa apparentemente disabitata.
Mentre Tizio resta all’esterno dell’abitazione a fare da palo, gli altri penetrano nella villa. Dopo aver sottratto alcuni oggetti, in una stanza si imbattono inaspettatamente nel proprietario. Allo scopo di assicurarsi il possesso delle cose sottratte, i correi usano violenza riducendolo all’impotenza. Nell’avviarsi verso l’uscita della villa, decidono di incrementare i loro profitti illeciti, sequestrando il proprietario di casa al fine di ottenere un riscatto.
Risponderà Tizio, che non viene messo al corrente di tali sviluppi della situazione, anche dei reati diversi dal furto?
risponde Elena, penalista di professione:
Ciao!
Ecco il mio parere di penale..questa volta tifo decisamente per il povero Tizio:
Com’è comunemente noto, il vigente ordinamento penalistico riconosce l’ammissibilità del concorso di persone nel reato, principio che trova il proprio fondamento etico-razionale nella convincimento per cui l’uomo debba rispondere della propria condotta, anche quando questa sia prodotta con il concorso di fattori esterni umani e/o non umani.
In particolare, chi apporta un contributo causale materiale o morale al fatto illecito altrui risponderà del reato con pari grado di responsabilità, salvo poi concreta graduazione della stessa, ai sensi dell’art 110 CP.
Il caso concreto de quo induce ad analizzare la condotta di Tizio, il quale stipula con alcuni amici un pactum sceleris consistente nel commettere un furto aggravato (art 624bis) in una villa apparentemente disabitata.
Tizio concretizza tale proposito e staziona all’esterno di una villa per fare da “palo”, mentre i correi entrano, con il manifesto intento di svaligiare l’abitazione.
Sicuramente Tizio è imputabile per concorso nel reato di furto aggravato, ai sensi dell’art 110 CP, in quanto apporta un contributo morale e materiale, funzionalmente e causalmente orientato alla commissione dell’illecito.
I correi di Tizio, peraltro, introdottisi nella villa inaspettatamente incappano nel proprietario e decidono di usare violenza nei suoi confronti al fine di assicurarsi il possesso delle cose sottratte.
I correi, pertanto, dolosamente, pongono in essere il reato di rapina, che, com’è noto, è fattispecie complessa in cui concorrono, quali elementi costitutivi, i reati di furto e di violenza privata (Cass. pen., sez. I, 24-09-1976 (23-03-1976), n. 8962).
Tizio, all’esterno, non poteva conoscere lo stato dei fatti all’interno della villa.
Tale situazione giuridica è compiutamente disciplinata dall’art 116 CP (ccdd. concorso anomalo), il quale statuisce la responsabilità del concorrente per il reato non voluto, ma commesso dai correi, qualora questo sia conseguenza di una sua azione o omissione.
La Dottrina ha contestato fermamente tale disposizione normativa, in quanto parzialmente deviante dai comuni principi di responsabilità personale dell’agente.
Sul punto Antolisei ha, in ultimo, elaborato la teoria della “prevedibilità in concreto”: secondo tale orientamento non sarebbe attribuibile a Tizio il reato di rapina, qualora questi, pur usando l’ordinaria diligenza, non abbia previsto, in concreto, la presenza del proprietario della villa, ad esempio poiché si era previamente sincerato, tramite accurati sopralluoghi, che la villa era da tempo completamente disabitata.
La teoria della “prevedibilità in concreto”, che si contrappone alla teoria della “prevedibilità in astratto”, consente di ricondurre la disciplina del 116 CP ad una forma di responsabilità anomala per colpa e non più, com’era in origine, di responsabilità oggettiva.
L’imputabilità di Tizio per concorso anomalo sussiste qualora egli non volendo il reato diverso (assenza totale di dolo), sia incorso in colpa, consistente nello scegliere i compagni o nel versare in re illecita o nel affidarsi ad altri.
Ulteriore elemento necessario ai fini della configurabilità di una responsabilità in capo a Tizio è la prevedibilità dell’evento non voluto, tale requisito inerisce direttamente al nesso di causalità psichica che è richiesto dall'116 CP.
Pertanto, il reato diverso commesso dal concorrente deve potersi rapportare alla psiche dell'agente come sviluppo logicamente prevedibile del reato voluto.
Ex adverso, la Giurisprudenza nettamente maggioritaria ritiene che la responsabilità del compartecipe ex art. 116 cod. pen., sia da escludersi soltanto quando il reato diverso e più grave si presenti come un evento atipico, eccezionale e del tutto imprevedibile o occasionale.
In particolare, la Giurisprudenza, pressoché univoca, ritiene prevedibile l’utilizzo di modalità violente in seguito a commissione di reato di furto, in quanto queste non costituirebbero il concretizzarsi di un evento, che esuli per il suo carattere atipico e straordinario dalla rappresentazione del reato di furto in abitazione (Cass. pen., sez. II, 27-02-1982 (26-10-1981), n. 1993 - Cass. pen., sez. I, 29-12-1995 (09-11-1995), n. 12740).
A mio parere, pertanto Tizio potrà tentare di sottrarsi alle sue responsabilità in ordine al reato di rapina solo ove riesca a provare di aver posto in essere comportamenti diligenti, volti ad escludere che la casa fosse abitata, in ossequio alla teoria della prevedibilità in concreto.
Altrimenti, in mancanza di tale complessa dimostrazione, di cui peraltro nessun accenno è fatto in traccia, Tizio sarà imputabile per concorso anomalo nei reati di rapina e di violazione di domicilio aggravata.
Ancora, mentre i correi di Tizio si apprestavano ad uscire dalla villa, decidendo di incrementare i loro profitti illeciti, sequestrano il proprietario della casa, al fine di ottenere un riscatto.
Premesso quanto sopra, ritengo che Tizio non potesse prevedere in concreto che i suoi amici, dopo essersi scontrati con il proprietario della villa, potessero decidere di commettere un sequestro di persona.
Il processo volitivo effettuato dagli amici di Tizio si caratterizza, a mio avviso, come nuovo, ulteriore, completamente distinto dal primo proposito di furto, che può invece logicamente evolversi in rapina.
L’azione di Tizio è sfornita di alcun nesso psicologico con il reato di sequestro.
Difetta, infatti, totalmente l’elemento soggettivo richiesto dal 116 CP, in quanto un soggetto che dolosamente intende commettere un furto in un’abitazione ritenuta disabitata non può prevedere che i correi commettano un sequestro.
Evidenzio, in ogni caso, giurisprudenza contraria a quanto da me sostenuto: la Cassazione ammette la sussistenza della responsabilità in capo al compartecipe che aveva voluto solo il reato di furto anche in ordine al reato di sequestro di persona consumato dai correi subito dopo una rapina.
L’orientamento sopra citato inerisce proprio ad un caso in cui l'imputato aveva svolto le funzioni di palo., la Suprema Corte ha affermato che come la rapina è il prevedibile sviluppo del furto così può essere considerato anche il reato di sequestro di quale prevedibile mezzo per assicurare più facilmente l'impunita per tutti i compartecipi (Cass. pen., sez. I, 24-11-1978 (03-03-1978), n. 14846).
In conclusione, qualora Tizio non abbia posto in essere comportamenti volti ad accertarsi che la villa era sicuramente disabitata (sopralluoghi, appostamenti ecc) risponderà, per concorso anomalo, di rapina e violazione di domicilio aggravata ai sensi degli art 116, 81, 628, 614 CP.
Nel caso in cui, invece, la presenza del proprietario fosse dovuta ad un fatto del tutto insospettabile ed imprevedibile e vi fossero stati preventivi e accurati controlli, che avevano indotto Tizio a ritenere con certezza che la villa era disabitata, questi risponderà solo di concorso in furto aggravato, ai sensi degli art 110 e 624 bis CP.
Pur in presenza di giurisprudenza avversa, non ritengo Tizio imputabile per concorso anomalo nel reato di sequestro, poiché, a mio avviso, nel caso de quo, difetta l’elemento della prevedibilità del reato diverso, sequestro, in ordine a quello voluto, furto.